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ARTICOLO 2 – NATURA E FINE (prima parte)

L’Associazione di Maria Ausiliatrice è nella Chiesa un’Associazione pubblica di fedeli a norma dei Canoni 298-320 del Codice di Diritto Canonico, e pertanto gode di personalità giuridica ecclesiastica.


In particolare, il Canone 298 recita testualmente: “Nella Chiesa vi sono associazioni, distinte dagli istituti di vita consacrata e dalle società di vita apostolica, in cui i fedeli, sia chierici, sia laici, sia chierici e laici insieme, tendono, mediante l’azione comune, all’incremento di una vita più perfetta, o alla promozione del culto pubblico o della dottrina cristiana, o ad altre opere di apostolato, quali sono iniziative di evangelizzazione, esercizio di opere di pietà o di carità, animazione dell’ordine temporale mediante lo spirito cristiano”.

L’ADMA si può quindi descrivere come un’unione stabile e volontaria di più fedeli, con uno scopo ecclesiale comune, vissuto attraverso un’esperienza di comunione nella fede e di collaborazione apostolico-educativa.


Secondo la legislazione vigente nei singoli Stati, può conseguire un riconoscimento giuridico civile, ma non aderisce a partiti politici, né a gruppi che perseguono scopi di lucro. In questo senso, è importante salvaguardare l’identità dell’Associazione, mantenendo la sua specificità e originalità, evitando ogni interferenza di carattere politico o di interessi particolari.


L’Associazione di Maria Ausiliatrice offre un itinerario di santificazione e di apostolato salesiano: don Bosco l’ha fondata per coinvolgere la maggioranza della gente del popolo nella spiritualità e nella missione della Congregazione salesiana come secondo Gruppo della sua Opera.


La Vergine Santissima ci aiuti a conservare e difendere la fede cristiana in questo particolare momento storico, riconoscendo e testimoniando la bellezza e la grandezza di questo cammino di santità.


Andrea e Maria Adele Damiani

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