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ARTICOLO 7: EREZIONE DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI

Come già anticipato lo scorso mese, in questa sezione, il Regolamento descrive gli aspetti organizzativi dell’Associazione secondo quanto prevede il Codice di Diritto Canonico (abbreviato in CIC, dal titolo latino Codex Iuris Canonici), il codice normativo della Chiesa cattolica di rito latino. Il nuovo CIC è stato promulgato da Giovanni Paolo II il 25 gennaio 1983 ed è entrato in vigore il 27 novembre dello stesso anno.


Nello specifico, l’ADMA è una Associazione pubblica di fedeli, viene eretta dalla competente autorità apostolica e gode di personalità giuridica con diritti e doveri. Il suo presidente diviene legale rappresentante e, se agisce in nome e per conto dell’Associazione, risponde con i beni della stessa.


L’erezione canonica dei gruppi locali viene effettuata dall’Ispettore SDB per tutte le opere SDB e FMA mediante un decreto di erezione.


Le altre ADMA, sia diocesane, sia di altri Istituti Religiosi, sia di altri Gruppi di Famiglia Salesiana, vengono erette dall’Ispettore SDB competente, ma con il consenso scritto del Vescovo di quella diocesi che deve essere annotato nel documento di erezione.


Il momento costitutivo dell’Associazione coincide con la sua erezione e fa nascere diritti, obblighi e capacità di ammettere nuovi membri; nello stesso tempo, l’erezione in persona giuridica determina non solo l’esistenza dell’Associazione, ma anche la natura e il regime giuridico.


Andrea e Maria Adele Damiani

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